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giovedì 8 settembre 2011

Il lavoro in cooperativa

Il lavoro in cooperativa

Il movimento cooperativo nasce alla fine del XIX secolo, sulla spinta di braccianti e mezzadri in cerca di terre da coltivare; successivamente, si costituiranno anche cooperative nei settori dell'industria e della produzione in genere, della pesca, dell'edilizia, dei trasporti e del consumo.
Lo spirito originario della cooperazione consisteva nell'associazione di persone che si prefiggevano lo scopo di lavorare insieme, senza vincoli di subordinazione l'uno con l'altro, essendo tutti padroni del proprio lavoro e della propria impresa.
Nell'arco di pochi anni, il movimento cooperativo conobbe una grande diffusione, seguendo due orientamenti politico-culturali: le cooperative "rosse" (di ispirazione repubblicana e socialista) e quelle "bianche" (di ispirazione cattolica). Questi orientamenti, attraverso grandi mutamenti, sono quelli tuttora maggioritari nel movimento cooperativo, dove i due più grandi organismi di rappresentanza sono la Lega delle Cooperative (Legacoop) e la Confederazione delle Cooperative (Confcooperative).
Dopo la parentesi del ventennio fascista, il movimento cooperativo trovò rilancio e legittimazione nel nuovo ordinamento repubblicano, che ne riconosce la peculiarità anche a livello costituzionale (art. 45 della Costituzione).
Negli ultimi due decenni, il movimento cooperativo ha conosciuto il doppio fenomeno di una sua ulteriore crescita quantitativa e dell'avvio di profonde modificazioni legate a quella crescita; in sintesi, è andato progressivamente indebolendosi l'originario spirito solidaristico ed egualitario, sostituito da impostazioni aziendaliste sempre più affini a quelle dell'impresa tradizionale.
Sempre negli ultimi due decenni, il movimento cooperativo è stato interessato dal coinvolgimento nella gestione di attività di pertinenza pubblica, come la gestione di servizi per conto della Pubblica Amministrazione, che tende ad esternalizzare funzioni che in precedenza gestiva direttamente, come, per esempio, i servizi di assistenza sociale.
Le diverse tipologie di cooperativa
Fino al 1991, le cooperative si distinguevano - ai fini dell'iscrizione negli appositi registri prefettizi - sulla base dell'attività svolta, nelle seguenti sezioni:
  • Cooperazione di consumo
  • Cooperazione di produzione e lavoro
  • Cooperazione agricola
  • Cooperazione edilizia
  • Cooperazione di trasporto
  • Cooperazione della pesca
  • Cooperazione mista
  • Con la legge n. 381 del 1991, è stata istituita la sezione della cooperazione sociale, che merita una particolare attenzione per le novità che ha introdotto e per lo sviluppo che ha conosciuto di recente.
    La particolarità del rapporto di lavoro in cooperativa è costituita dal fatto che, in teoria, non esistono i ruoli del proprietario-datore di lavoro e dei dipendenti a lui subordinati, poiché si sarebbe in presenza di un'entità collettivamente proprietaria dell'azienda; le decisioni spettano all'assemblea dei soci che formano la cooperativa ed eleggono gli organismi demandati alla gestione, come il Consiglio di Amministrazione.
    In base a questa teoria, dunque, il rapporto di lavoro in cooperativa non dovrebbe contemplare alcuni elementi economici e normativi propri del lavoro subordinato - quali, a titolo di esempio i Contratti Nazionali, le rappresentanze sindacali - e sanciti da una numerosa produzione legislativa, di cui il provvedimento più conosciuto è la legge n. 300 del 1970, meglio nota come Statuto dei Lavoratori. Tuttavia, la crescita quantitativa delle cooperative ha determinato nei fatti lo stabilirsi di relazioni e assetti organizzativi analoghi a quelli delle imprese tradizionali, rendendo necessaria l'estensione delle tutele contrattuali e sindacali anche ai soci lavoratori di cooperativa; nell'edilizia, per esempio, i lavoratori costituiscono le proprie rappresentanze sindacali anche nelle cooperative e i parametri economici sono per tutte le imprese, quindi anche le cooperative, quelli stabiliti dai Contratti Nazionali di riferimento. Il comparto che più stenta ad adeguarsi a questa realtà è quello della cooperazione sociale, per il quale esiste sin dal 1992 un Contratto Collettivo Nazionale sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo (le citate Lega e Conf, oltre alle associazioni "minori" AGCI e UNCI); orbene, in tutto il Centro-Sud , ma anche in zone significative del Settentrione, le cooperative sociali non ritengono di essere chiamate all'applicazione ai propri soci lavoratori di quanto disposto dal Contratto Nazionale sottoscritto.
    In Parlamento giacciono da due legislature proposte di legge tese ad introdurre esplicitamente l'applicazione della legge 300/70 anche ai soci di cooperativa. Nel frattempo, alcuni enti locali hanno deliberato in materia, imponendo il rispetto della legge 300/70 alle cooperative che operano per loro conto: nel 1999, per esempio, è stata la Giunta del Comune di Brescia ad esprimersi in questo senso e il 31 luglio 2000 il Consiglio Comunale di Roma ha approvato una Delibera di Iniziativa Popolare che impone a tutte le cooperative che operano per suo conto il rispetto dei Contratti Nazionali per tutte le lavoratrici e i lavoratori che impiegano, prevedendo - in caso di inosservanza - la revoca immediata del rapporto.
     
    > Legislazione in materia di cooperative
    Regio Decreto n. 278 (1), 12 febbraio 1911 Approvazione del regolamento relativo alla concessione di appalti a Società cooperative di produzione e lavoro e alla costituzione dei Consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici.
    Legge n. 59, 31 gennaio 1992 Nuove norme in materia di società cooperative.
    Legge n. 381, 8 novembre 1991 Disciplina delle cooperative sociali
    Legge n. 422, 25 giugno 1909 Costituzione di consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici
    Le Piccole Società cooperative:
     Il decreto legge n. 232 del 14 giugno 1995 amplia in modo significativo la normativa relativa alla costituzione e al funzionamento delle società cooperative.
    Costituzione della cooperativa  Per procedere alla costituzione legale di una societa' cooperativa e' necessario un numero minimo di nove soci. Nel caso in cui, successivamente alla costituzione, tale numero diminuisse, esso deve essere reintegrato nel termine massimo di un anno. Possono essere soci anche le persone giuridiche (societa', associazioni, fondazioni). L'art. 21 della legge 7.8.1997, n. 266, ha introdotto una forma semplificata di societa' cooperativa caratterizzata da requisiti minimi: la piccola società cooperativa. Puo' essere costituita esclusivamente da persone fisiche con un numero di soci non inferiore a tre e non superiore ad otto. Puo' essere solo a responsabilita' limitata e nella denominazione sociale deve essere contenuta la specifica indicazione di piccola societa' cooperativa. La societa' cooperativa deve costituirsi per atto pubblico, stipulato da un notaio, e l'atto costitutivo deve riportare le seguenti indicazioni (art. 2518 cod. civ.): 
    cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza dei soci; denominazione e sede della società, nonché eventuali sedi secondarie; oggetto sociale; se la società è a responsabilità illimitata o limitata; la quota di capitale sociale sottoscritta da ciascun socio, i versamenti eseguiti e, se il capitale è ripartito in azioni, il valore nominale di queste (il capitale sociale varia in funzione del numero dei soci e può essere conferito in denaro, mediante la sottoscrizione di quote di partecipazione o di azioni, oppure mediante il conferimento di beni in natura o crediti. Il valore nominale di ciascuna quota od azione non può essere inferiore a L.50.000 ed il valore nominale di ciascuna azione non può essere superiore a L. 1.000.000. Nessun socio persona fisica può sottoscrivere una quota superiore a L.91.288.036, elevabile a L. 136.932.050 - D.M. Lavoro 12.2.1996 - per le cooperative di produzione e lavoro e per quelle agricole di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, ne' tante azioni il cui valore nominale superi tale somma); il valore dei crediti e dei beni conferiti in natura; le condizioni per l'ammissione, per l'eventaule recesso e per l'esclusione dei soci; le norme secondo cui debbono essere ripartiti gli utili; il numero degli amministratori, i loro poteri e chi tra essi ha la rappresentanza sociale, nonché il numero dei componenti il collegio sindacale; la durata della società. 
    - Lo Statuto, contenente le regole per la struttura ed il funzionamento della società, anche se distinto dall'atto costitutivo, ne è parte integrante e pertanto deve essere ad esso allegato. 
    - L'atto costitutivo e lo statuto sono esenti da imposta di bollo. 
    Adempimenti successivi alla costituzione  Entro 30 giorni dalla stipula, l'atto pubblico di costituzione deve essere depositato, con i relativi allegati, a cura dello stesso notaio stipulante o degli amministratori presso il  Tribunale territorialmente competente che, verificato l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge per la costituzione della società, emette decreto di omologazione dell'atto costitutivo e dello statuto ed ordina l'iscrizione della coop. nel registro delle imprese di cui all'art. 2188 cod. civ., istituito presso le Camere di Commercio ai sensi dell'art. 8 della legge 29.12.1993, n. 580, e disciplinato dal relativo regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 7.12.1995, n. 581. La società acquista personalità giuridica dopo l'iscrizione. A decorrere dal 1° ottobre 1997 l'ufficio del registro delle imprese provvede anche alla ricezione degli atti e delle notizie già soggetti a pubblicazione nel soppresso Bollettino Ufficiale delle Societa' Cooperative - BUSC - ( art. 29, legge 7.8.1997, n. 266). In base al D.M. Lavoro 26.4.1993 erano soggetti a pubblicazione nel BUSC: atto costitutivo, statuto e loro modificazioni; delibere di fusione/scissione e relativi atti; nomina di liquidatori ordinari (esclusi quindi quelli nominati ex artt. 2540 e 2544 cod. civ.) ed ogni successivo atto che comporti cambiamenti dei liquidatori stessi; eventuale sentenza di fallimento; bilancio di esercizio (escluse le relazioni dei sindaci e degli amministratori); bilancio consolidato; bilancio finale di liquidazione. La società cooperativa può inoltre richiedere l'iscrizione nel registro prefettizio, facendo apposita istanza al Prefetto della provincia presso cui ha sede. L'iscrizione, non obbligatoria, permette alla cooperativa di poter fruire delle agevolazioni tributarie o di qualsiasi altra natura previste per il settore della cooperazione. Le agevolazioni tributarie sono concesse a condizione che la coop stessa abbia inserito nel proprio statuto le seguenti clausole mutualistiche: a) divieto di distribuzione ai soci cooperatori di dividendi superiori alla remunerazione dei prestiti sociali; b) divieto di distribuire le riserve fra i soci durante la vita societaria; c) devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale - dedotto soltanto il capitale versato ed eventualmente rivalutato nonché i dividendi eventualmente maturati - ai fondi mutualistici previsti dall'art. 11 della legge 31.1.92, n. 59; d) versamento del 3% degli eventuali utili netti annuali ai fondi mutualistici di cui al citato art.11 legge n. 59/92. Contro i provvedimenti prefettizi di diniego di iscrizione o di cancellazione dal registro prefettizio la coop. Può ricorrere, entro 30 giorni, al Ministero del Lavoro. L'iscrizione nel registro prefettizio comporta automaticamente anche l'iscrizione nello schedario generale della cooperazione tenuto presso il Ministero del Lavoro. In detto schedario sono iscritti anche i consorzi di coop. ammissibili ai pubblici appalti, le coop. di credito e di assicurazione e le coop. aventi sede nei territori delle Regioni Sicilia, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia. Dove opera una cooperativa
    Settori economici in cui operano le cooperative
    Le possibili attività societarie, classificate per tipologie, sono dettagliatamente riportate nella circ.n.96/1965, emanata dalla Direzione generale della Cooperazione. I settori di attività delle coop. sono anche contenuti nella classificazione del Registro prefettizio, che è attualmente organizzata nelle seguenti 9 sezioni. Sez. n. 1 - Coop. di CONSUMO - Possono costituirsi con un numero minimo di 9 soci, ma per l'iscrizione nel registro prefettizio sono necessari almeno 50 soci, salvo deroghe autorizzate con D.M. Lavoro. Sez. n. 2 - Coop. di PRODUZIONE E LAVORO - Si costituiscono fra lavoratori esercenti l'arte o il mestiere corrispondente alla specialità della coop., con lo scopo principale di procurare lavoro ai propri soci attraverso la produzione di beni o servizi. Rientrano in tale categoria le coop. di lavoro propriamente dette (es. facchini, scaricatori, guardiani,...), nonché' quelle che producono beni e servizi (es. coop. industriali, di trasporto). Il numero minimo per l'iscrizione nel registro prefettizio è di 9 soci anche per quelle ammissibili ai pubblici appalti (l'art.25 della legge 7.8.1997, n.266, ha eliminato il limite dei 15 soci prima previsto). Sez. n. 3 - Coop. AGRICOLE - Si costituiscono tra agricoltori o lavoratori agricoli per lavorare la terra; per produrre, trasformare, conservare ed alienare prodotti agricoli; per acquistare o gestire in comune macchine o impianti per lavorare la terra e per distribuire prodotti agricoli, sementi, concimi e prodotti utili all'agricoltura, prodotti e sottoprodotti del suolo conferiti dai soci (es. cantine sociali, caseifici, stalle sociali,. ..). Sez. n. 4 - Coop. EDILIZIE - Si costituiscono tra soci che si propongono la costruzione di alloggi per uso proprio e  possono essere a proprietà divisa o indivisa. Sez. n. 5 - Coop. di TRASPORTO - Si costituiscono tra lavoratori che si propongono di provvedere, per conto terzi, al trasporto di cose o persone, carico e scarico di merci, spedizioni ed altro, comprese le attività ausiliarie quali il facchinaggio. Sez. n. 6 - Coop. della PESCA - Si costituiscono fra pescatori per esercitare in comune, con mezzi propri o della coop, la pesca sia in acque interne che in mare, o attività inerenti all'esercizio della pesca. Sez. n. 7 - Coop. MISTE - Sono quelle che non trovano precisa classificazione in specifici settori di attività, ad esempio perché svolgono più attività. Sezione n. 8 - Coop SOCIALI - Introdotta dall'art. 6 della legge n. 381/91 - Disciplina delle coop sociali. Le coop. sociali si prefiggono lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso: a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi; b) lo svolgimento di attivita' diverse (agricole, industriali, commerciali e di servizi) finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Sezione n. 9 - Coop di MUTUO SOCCORSO ed enti mutualistici di cui all'art. 2512 cod. civ. istituita con l'art. 18 della legge n. 59/92. Sezione n. 2: COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO 2. 1 Cooperative per l'estrazione di minerali 2. 2 Cooperative per la produzione di derrate alimentari (produzione di cioccolato e dolci, zucchero, dadi, alimentari, torrefazione caffè, mangimi, droghe, etc.) 2. 3 Cooperative per la panificazione e pastificazione 2. 4 Cooperative per la macellazione del bestiame e lavorazione e conservazione delle carni 2. 5 Cooperative per la produzione di bevande, del ghiaccio, della birra, malti, etc. (escluse cantine sociali) 2. 6 Cooperative per la produzione e lavorazione delle pelli e del cuoio 2. 7 Cooperative per la produzione di tessuti, fabbricazione cordami e simili 2. 8 Cooperative per la produzione di generi di vestiario, abbigliamento, arredamento e affini 2. 9 Cooperative per la lavorazione del legno, sughero e affini 2.10 Cooperative per la produzione e lavorazione della carta, attività carto-tecniche, editoriali, poligrafiche 2.11 Cooperative per le attività fono-foto cinematografiche 2.12 Cooperative per la lavorazione meccanica e metallurgica 2.13 Cooperative per la trasformazione di minerali non metalliferi (lavorazione delle pietre, marmi, graniti, alabastro, fabbricazione laterizi, gesso, colla, cementi, vetro, etc.) 2.14 Cooperative per le produzioni chimiche ed affini 2.15 Cooperative per le costruzioni edili, stradali e affini 2.16 Cooperative per l'installazione di impianti di riscaldamento e ventilazione, per il trasporto di acqua; produzione e trasporto di energia elettrica, telegrafici, telefonici, e per le teleferiche, etc. 2.17 Cooperative per servizi telegrafici, radiotelegrafici, postali, telefonici 2.18 Cooperative per l’igiene, la pulizia e servizi vari 2.19 Cooperative per le attività culturali, artistiche, ricreative (orchestrali, attori, etc) 2.20 Cooperative per le attività legali, commerciali tecniche, assistenziali e previdenziali 2.21 Cooperative di produzione e lavoro in genere esercitanti anche attività commerciali (consumo) 2.22 Cooperative agricole 2.23 Cooperative trasporto facchinaggio 2.24 Cooperative pesca 
    Chi vigila le cooperative 
    I soggetti preposti alla vigilanza 
    Le coop. sono sottoposte alle autorizzazioni, alla vigilanza ed agli altri controlli sulla gestione stabiliti dalle leggi speciali (art. 2542 cod. civ.). Il Ministero del Lavoro, tramite la Direzione Generale della Cooperazione e le Direzioni provinciali del lavoro, esercita la vigilanza sulle società cooperative e loro consorzi , ad eccezione delle coop. edilizie a contributo erariale (sottoposte alla vigilanza del Ministero dei Lavori Pubblici e delle Regioni), delle Banche di credito cooperativo (sottoposte alla vigilanza del Ministero del Tesoro), delle coop. di assicurazione (soggette alla vigilanza del Ministero dell'Industria Commercio e Artigianato) e dei Consorzi agrari e loro federazioni (sottoposti alla vigilanza del Ministero delle Risorse Agricole Alimentari e Forestali). Le coop. aventi sede in alcune Regioni a Statuto Speciale (Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia e Sicilia) sono sottoposte alla diretta vigilanza delle stesse. Sono inoltre soggette alla vigilanza del Ministero del Lavoro le quattro associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo legalmente riconosciute (il riconoscimento viene concesso, su domanda, alle Associazioni cui aderiscano almeno mille coop. con D.M. Lavoro che conferisce alle stesse anche personalità giuridica), le quali a loro volta esercitano la vigilanza sugli enti cooperativi ad esse associati. L'adesione ad una Associazione è libera. Le Associazioni riconosciute sono le seguenti (si riportano gli indirizzi delle sedi centrali, ma ci sono numerose articolazioni territoriali delle stesse cui le coop. possono far capo): · Confederazione Cooperative Italiane, Borgo S. Spirito, 78 -00193 Roma · Lega Nazionale Cooperative e Mutue, Via A. Guattani, 9 - 00161 Roma · Unione Nazionale Cooperative Italiane, Via S. Sotero, 32 - 00165 Roma · Associazione Generale Cooperative Italiane, Via Tirso, 26 - 00198 Roma 
    Mezzi di vigilanza 
    La vigilanza si attua mediante ispezioni ordinarie effettuate da: - funzionari del Ministero del Lavoro, nei confronti delle coop. che non aderiscono a nessuna delle quattro Associazioni sopra citate; - revisori delle suddette quattro Associazioni nel caso di coop. loro aderenti. Dette ispezioni sono di regola biennali. Sono assoggettabili ad ispezione annuale (art.15, legge n.59/92) le coop. che abbiano registrato un fatturato superiore a L. 34.233.013.000 (limite aggiornato con D.M. Lavoro 12.2.1996), ovvero che detengano partecipazioni di controllo in società a r.l., nonché le società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi iscritti all'Albo nazionale delle coop. edilizie. Sono ugualmente assoggettabili ad ispezione annuale le  coop. sociali (art. 3 legge n.381/1991). Per il servizio delle ispezioni ordinarie le coop. sono tenute a versare un contributo biennale, rispettivamente al Ministero o all'Associazione cui eventualmente aderiscono o alla Regione a statuto speciale dove hanno sede, il cui importo viene stabilito - con cadenza biennale - con D.M. Lavoro. Il contributo dovuto per il biennio 1997/1998 e' stabilito con D.M. Lavoro 24.1.1997; con circ. 25.1.1997, n. 12 sono stati forniti ulteriori chiarimenti. Le ispezioni ordinarie mirano ad accertare: il rispetto delle norme legislative, regolamentari, statutarie e mutualistiche; la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge per la concessione di agevolazioni tributarie o di altra natura; il regolare svolgimento delle attività societarie; il regolare funzionamento contabile ed amministrativo; la situazione patrimoniale. Nel corso delle ispezioni gli ispettori forniscono anche eventuali suggerimenti per ricondurre l'ente al regolare funzionamento. La vigilanza viene inoltre esercitata per mezzo di ispezioni straordinarie effettuate direttamente da funzionari del Ministero del Lavoro, anche  per le coop. aderenti alle Associazioni. Tali ispezioni sono finalizzate ad accertare il sussistere di determinate irregolarità , di cui il Ministero abbia ricevuto segnalazione anche a mezzo di esposti, istanze o denunce di soggetti interessati al corretto funzionamento della coop. (soci, amministratori, sindaci della stessa ovvero terzi interessati a causa di rapporti economici intercorrenti con la coop. medesima), oppure da altra autorità amministrativa o giudiziaria, o comunque quando se ne presenti l'opportunità. Di ogni ispezione, ordinaria o straordinaria, viene redatto verbale sottoscritto dall'ispettore e dal legale rappresentante dell'ente. Dalle ispezioni, nel caso si riscontrino irregolarità, possono derivare i seguenti provvedimenti ministeriali: 1) Diffida ad eliminare, entro un congruo termine, le irregolarità riscontrate in sede ispettiva; 2) Revoca degli amministratori e/o dei sindaci e nomina di un commissario governativo ai sensi dell'art. 2543 cod. civ. (gravi irregolarità' amministrativo-contabili); 3)  Cancellazione dal registro prefettizio - e conseguente cancellazione dallo schedario generale della cooperazione - nel caso di mancanza dei requisiti mutualistici tipici delle società cooperative, ovvero nel caso di omesso pagamento del contributo per ispezioni oltre il biennio di riferimento; 4) Scioglimento d'ufficio per atto dell'autorità governativa nei numerosi casi previsti dall'art. 2544 cod. civ. (incapacità di raggiungere lo scopo sociale, mancato deposito del bilancio di esercizio per oltre un biennio, assenza di atti di gestione) e nel caso di mancato reintegro - entro il termine di un anno - del numero minimo di soci richiesto per la costituzione della coop. (art.1, legge 17.2.1971, n.127); 5) Sostituzione del liquidatore ordinario inadempiente ai sensi dell'art.2545 cod. civ. 6) Liquidazione coatta amministrativa della società nel caso in cui si rilevi a suo carico lo stato di insolvenza patrimoniale ai sensi dell'art.2540 cod. civ. Intervenendo detto provvedimento, la vigilanza del Ministero si esplica ulteriormente mediante il controllo esercitato direttamente sullo svolgimento delle procedure di liquidazione coatta dalla Divisione VI della Direzione Generale della Cooperazione, a ciò specificamente preposta. Tutti i provvedimenti citati, tranne la liquidazione coatta amministrativa che viene disposta in base a circostanzeoggettivamente riscontrabili, sono emanati a seguito di una valutazione discrezionale del Ministero, sentito anche - nei casi previsti dalla legge - il parere non vincolante della Commissione Centrale per le Cooperative e del relativo Comitato, organismi consultivi istituiti presso lo stesso Ministero. Un aspetto particolare della vigilanza e' costituito dalla recente istituzione dell'Albo Nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi (art.13 legge 59/1992). E' un Albo a carattere nazionale cui i predetti enti devono richiedere l'iscrizione nel caso in cui intendano beneficiare dei contributi pubblici, statali o regionali, previsti per il settore edilizio. Le iscrizioni e le cancellazioni sono disposte dal relativo Comitato, nominato con D.M. Lavoro di concerto con Min. Tesoro. All'Albo possono essere iscritte le coop. edilizie e loro consorzi costituiti da almeno 18 soci, e che siano regolarmente iscritti nei registri prefettizi, che si trovino in una delle seguenti condizioni: a) avere ottenuto da ciascun socio un conferimento iniziale pari almeno a L. 500.000 (quota o azioni); b) avere avviato o realizzato un programma di edilizia residenziale; c) essere proprietari di abitazioni assegnate in godimento o in locazione ai soci o avere assegnato in proprietà gli alloggi ai soci. Finanziamenti del Ministero del Lavoro  Promozione e sviluppo della cooperazione  Cosa viene finanziato progetti e iniziative di promozione e sviluppo della cooperazione Chi società cooperative o consorzi di cooperative non aderenti ad una delle quattro associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute. Sono escluse le società sottoposte alla vigilanza delle Regioni a statuto speciale o che intendano realizzare l'attività promozionale esclusivamente nel territorio di dette Regioni Comele modalità per accedere al contributo sono stabilite annualmente con circolare della Direzione generale della Cooperazione del Ministero del Lavoro. Per l'anno 1998 vige la circ. 30.12.97, n. 162. I progetti sono sottoposti al Nucleo di valutazione costituito presso la predetta Direzione Generale della Cooperazione. Riferimenti normativi - legge 31.1.1992, n. 59, art. 11 - circ. Ministero Lavoro 30.12.1997, n. 162, pubbl. G.U. 27.1.98, n. 21, s.g. Cooperativa - Riferimenti normativi - Costituzione della Repubblica italiana, art. 45 - Codice civile, artt. 2511 - 2548 (Libro V - Del lavoro - Titolo VI - Delle imprese cooperative e delle mutue assicuratrici) - Norme civilistiche sulle societa' per azioni applicabili alle societa' cooperative ai sensi dell'art. 2516 cod.civ. - Regio Decreto 16.3.1942, n. 267, Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. - Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 14.12.1947, n. 1577, Provvedimenti per la Cooperazione, e successive modificazioni, Legge 8.5.1949, n. 285, Legge 13.3.1950, n.114, Legge 10.8.1950, n.695, Legge 2.4.1951, n. 302, Legge 17.2.1971, n. 127. - Legge 17.7.1975, n. 400, Norme intese ad uniformare ed accelerare la procedura di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi. - Legge 8.11.1991, n. 381, Disciplina delle cooperative sociali - Legge 31.1.1992, n. 59, Nuove norme in materia di societa' cooperative - D.M. Lavoro 24.1.1997 - Circ. Min. Lavoro 25.1.1997, n. 12 - Legge 7.8.1997, n. 266, Interventi urgenti per l'economia, artt. 21, 25, 29
    Essa si propone di favorire lo sviluppo dell'occupazione fornendo come strumento di stimolo all'attività imprenditoriale una nuova tipologia di società denominata "piccola società cooperativa" che rappresenta una forma semplificata di società cooperativa.
    I soggetti che decidono di esercitare in comune un'attività impreditoriale in forma di società cooperativa trovano interessante questa tipologia per la responsabilità limita, la partecipazione paritaria e la finalità mutualistiche ma sono scoraggiati dalla complessità della struttura organizzativa obbligatoria, che prevede almeno nove soci, tra cui scegliere tre amministratori e cinque sindaci, con l'obbligo di riunioni periodiche dei rispettivi organi.
    Con l'introduzione di questo nuovo istituto societario, la società cooperativa può costituirsi con un numero inferiore di soci e cioè con persone fisiche in numero compreso tra 5 e 8; la piccola cooperativa deve avere finalità mutualistiche e ad essa si applicano le stesse norme previste per la società cooperative, con alcune eccezioni.
    L'amministrazione della società può essere attribuita a un amministratore unico (e non necessariamente ad un consiglio di amministrazione); il potere di amministrazione può venire detenuto direttamente dall'Assemblea dei soci, con la indicazione di un soggetto dotato del potere di rappresentanza legale.
    La piccola società cooperativa non deve obbligatoriamente avere un Collegio sindacale, ma si applicano le stesse disposizioni previste per tale organo dalle norme sulle società a responsabilità limita. Tuttavia la nomina del Collegio sindacale composto da soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili è obbligatoria se il capitale della società è superiore a 200 milioni, ovvero, come prevede l'art. 2435 bis del Codice Civile, se per due esercizi consecutivi siano stati superati due dei seguenti tre limiti:
    • totale attivo stato patrimoniale lire 3.090.milioni;
    • totale ricavi lire 6.180.milioni;
    • 50 dipendenti.
    Poiché la piccola società cooperativa è una società a responsabilità limitata, dei debiti sociali risponde solo la società con il suo patrimonio.
    Se l'attività della società si amplia e se diventa necessario aumentare il numero di soci oltre otto, la piccola società cooperativa deve trasformarsi in normale società cooperativa.

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