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mercoledì 7 settembre 2011

ERYICA...Che cos'è....

Agenzia Europea per l'Informazione e la Consulenza dei Giovani
European Youth Information and Counselling Agency
ERYICA: cos'è
  • E' costituita da ventidue reti nazionalidi strutture di informazione e consulenza per i giovani che si sono impegnate a sviluppare la dimensione europea delle loro attività
  • Fornisce un quadro per la cooperazione europea fra i servizi polivalenti di informazione e di consulenza per i giovani
  •  Incoraggia l'innovazione in materia di informazione per i giovani ed il dialogo permanente fra gli operatori di questo campo
  •  Promuove la formazione degli operatori e gli scambi professionali così come la diffusione delle migliori metodologie di informazione e comunicazione con i giovani
  •  Si adopera per migliorare i servizi d'informazione e di consulenza per i giovani di tutt'Europa basandosi sulle esperienze più innovative identificando i nuovi bisogni
  •  Invita ad una strategia meglio coordinata delle azioni di informazione per i giovani attualmente sviluppate essenzialmente a livello nazionale, che creerà le condizioni necessarie alla realizzazione di servizi efficaci a livello europeo.

Costituiscono l'Esecutivo i rappresentanti delle seguenti organizzazioni
BELGIO
 COORDINAMENTO FIAMMINGO (FJIAC, IJN, JINT) - rappresentato da Jo LABENS (Membro dell'Ufficio di ERYlCA)
 CNIJ / CENTRO NATIONALE " INFOR JEUNES" (Belgio: Comunità francese e tedesca) - rappresentato da Georges VALLEE
DANIMARCA
 ICU / CENTRO D'INFORMAZIONE PER GLI STUDI E GLI SCAMBI INTERNAZIONALI - rappresentato da Finn GULDBAEK
SPAGNA
 INJUVE / ISTITUTO DELLA GIOVENTU' rappresentato da Maité BENAVIDES CASTRO (Presidente di ERYlCA)
FINLANDIA
 ALLIANSSI / ALLEANZA PER LA COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA GIOVENTU' - rappresentato da Jarkko LEHIKOINEN (Vice Presidente di ERYlCA)
FRANCIA
 RETE DE CENTRI "INFORMATION JEUNESSE" - rappresentato dal Direttore del CIDJ di Parigi (Vice-Presidente di ERYlCA)
GRECIA
 SEGRETARIATO GENERALE DELLA GIOVENTU'
UNGHERIA
 HAYICO / ASSOCIAZIONE UNGHERESE DEI CENTRI DI INFORMAZIONE E DI ORIENTAMENTO PER LA GIOVENTU' - rappresentato da Márta MILFAIT (Membro dell'Ufficio di ERYlCA)
IRLANDA
 NYIMC / COMITATO NAZIONALE DI OSSERVAZIONE DELL'INFORMAZIONE PER I GIOVANI (NATIONAL YOUTH INFORMATION MONITORING COMMITTEE) - rappresentato da Frances NEWMAN
LUSSEMBURGO
 CNIEJ / CENTRO NAZIONALE D'INFORMAZIONE E DEGLI SCAMBI DEI GIOVANI - rappresentato da Julia RECKTENWALD
OLANDA
 EXIS / ORGANIZZAZIONE PER LE ATTIVITA' INTERNAZIONALI - rappresentato da Thea MEINEMA
PORTUGAL
 IPJ / ISTITUTO PORTOGHESE DELLA GIOVENTU' - rappresentato da Isabel MELO e SILVA
 GRAN BRETAGNA
YCNI / YOUTH COUNCIL DELL'IRLANDA DEL NORD - rappresentato da David GUILFOYLE
SLOVACCHIA
 ZlPCeM / ASSOCIAZIONE DEI CENTRI DI INFORMAZIONE E ORIENTAMENTO PER LA GIOVENTU' NELLA REPUBBLICA SLOVACCA - rappresentato da Milán HAGOVSKY
Ex officio:
 Jon ALEXANDER (Segretario generale di ERYICA)
SVEZIA [osservatore] SIU / STIFTELSEN FOR INTERNATIONELLT UNGDOMSUTBYTE - rappresentato da Brit STAKSTON
ITALIA [osservatore]
 COORDINAMENTO NAZIONALE DEGLI INFORMAGIOVANI
Statuto di ERYICA

Adottato dalla 2a Assemblea Generale di ERYICA - (Bruxelles, 27-28 maggio 1991)

Art. 1
L'AGENZIA EUROPEA PER L'INFORMAZIONE E LA CONSULENZA DEI GIOVANI (ERYICA) è un'associazione internazionale senza fini di lucro in base alla legge lussemburghese 21.05.1928 e successive modifiche. L'associazione è costituita ufficialmente nel Granducato del Lussemburgo, dove ha sede legale. La segreteria dell'associazione e situata a Parigi.
Art. 2
Allo scopo di concorrere a garantire il diritto dei giovani a un'informazione polivalente e affidabile che ne favorisca l'autonomia e la par- tecipazione attiva in una società democratica, l'Agenzia si prefigge le seguenti finalità:
a) assicurare un coordinamento e una rappresentanza europee in materia d'informazione e di consulenza per i giovani;
b) favorire la creazione di uno spazio europeo nel settore, sviluppando, in particolare, una rete europea delle strutture d' informazione e di consulenza per i giovani.
Art. 3
Onde perseguire le finalità di cui all'Art. 2, l'Agenzia s'impegna, nel campo dell'informazione e della consulenza per i giovani, a:
a) raggruppare a livello europeo i coordinamenti che si occupano del settore;
b) riflettere a livello europeo la situazione reale del settore e i suoi sviluppi;
c) facilitare la cooperazione europea tra gli organismi operanti nel settore, soprattutto mediante scambi di carattere professionale;
d) promuovere sia la ricerca e l'innovazione nel settore, sia lo sviluppo di servizi rispondenti ai bisogni dei giovani;
e) cooperare nel settore con le istanze europee (Consiglio d'Europa, Comunità europee, ecc.);
f) adottare qualsiasi iniziativa coerente con le finalità della Agenzia sia ritenuta opportuna da parte dei suoi membri e dei suoi organi competenti.
Art. 4
Sono membri dell'Agenzia, in numero non inferiore a otto, i coordinamenti nazionali (governativi o non governativi) nel campo dell'informazione o della consulenza per i giovani. Affinché un coordinamento possa esser membro, occorre che:
a) sia un coordinamento nazionale costituito formalmente in quanto tale;
b) oppure, sia un organismo che assolve alla funzione di coordinamento nazionale secondo le modalità proprie del Paese d'appartenenza. Le caratteristiche distintive dei diversi tipi di coordinamento e i relativi requisiti sono precisati nel Regolamento Interno.
Art. 5
La qualità di membro si perde:
a) per rinunzia scritta Agenzia; tramite lettera alla Segreteria dell'Associazione
b) per mancato pagamento della quota associativa; per esclusione espressa da parte dell'Assemblea generale a maggioranza di due terzi;
La perdita della qualità di membro per mancato pagamento della quota associativa avviene automaticamente qualora il versamento degli arretrati non sia effettuato prima dell'apertura dell'Assemblea generale successiva all'anno cui si riferisce l'ultima quota non pagata. Le modalità relative ai motivi d'esclusione previsti dai paragrafi b) e c) sono stabilite nel Regolamento Interno.
Art. 6
Lo statuto d'organismo affiliato può essere accordato, secondo i criteri precisati nel Regolamento Interno, a strutture d'informazione e di consulenza per i giovani che abbiano carattere nazionale o transnazionale, ovvero che siano impegnate in un processo di coordinamento nazionale o transnazionale.
Lo statuto d'organismo affiliato può essere altresì accordato a strutture nazionali o transnazionali d'informazione e di consulenza per i giovani di Paesi extraeuropei.
Qualsiasi struttura faccia parte di un coordinamento nazionale membro dell'Agenzia o sia affiliato a un membro, così come previsto dall'Art. 4, non può beneficiare dello statuto d'organismo affiliato.
Art. 7
Gli organismi affiliati hanno diritto d'assistere all'Assemblea Generale e al Comitato Esecutivo in qualità di osservatori senza diritto di voto, secondo le modalità precisate nel Regolamento Interno.
Art. 8
Ciascun membro e organismo affiliato è tenuto a pagare una quota associativa annuale il cui importo è stabilito dall'Assemblea Generale e il cui ammontare massimo non può però superare i ventimila ECU.
Art. 9
Gli organi dell'Agenzia sono:
a) l'Assemblea Generale
b) il Comitato Esecutivo
c) l'Ufficio del Comitato Esecutivo
Art. 10
In tutti gli organi dell'Agenzia le decisioni sono prese all'unanimità, vale a dire senza opposizione espressa da parte d'un membro rappresentato nella riunione in questione. In mancanza d'unanimità e qualora la decisione sia posta ai voti, questa adottata a maggioranza semplice, salvo il caso in cui la decisione riguardi o l'esclusione d'un membro, o la modifica dello Statuto o lo scioglimento dell'Agenzia. L'astensione non è considerata un voto.
Art. 11
L'Assemblea Generale è l'organo sovrano dell'Agenzia. Essa e costituita dai membri dell'Agenzia.
La rappresentanza dei membri all'Assemblea Generale è composta in modo paritetico per tutti i Paesi, secondo le modalità precisate nel Regolamento Interno.
Hanno diritto di voto i membri che sono in regola con le quote associative al momento dell'Assemblea Generale.
Art. 12
L'Assemblea Generale si riunisce in sessione ordinaria ogni anno. Essa e convocata dal Comitato Esecutivo, previa comunicazione ai membri dell'ordine del giorno, secondo le modalità precisate dal Regolamento Interno.
Qualora ve ne sia motivo, può esser tenuta una sessione straordinaria su convocazione da parte del Comitato Esecutivo, ovvero su richiesta da parte di un terzo dei membri dell'Agenzia.
Art. 13
L'Assemblea Generale determina gli indirizzi dell'Agenzia.
Essa si pronuncia sia sul rapporto d'attività e sul bilancio consuntivo, sia sul programma e sul bilancio di previsione dell'Agenzia. Il bi- lancio di previsione è sottoposto a votazione. Essa elegge i componenti del Comitato Esecutivo e nomina i Revisori dei conti. Ha il potere di determinare l'importo delle quote associative, di modificare lo Statuto e di sciogliere l'Agenzia.
Qualsiasi deliberazione o decisione dell'Assemblea Generale dev'essere portata a conoscenza dei membri, degli organismi affiliati e dei terzi secondo le modalità precisate nel Regolamento Interno.
Art. 14
Il Comitato Esecutivo si compone:
di un solo membro per Paese, eletto dall'Assemblea Generale per tre anni;
del Segretario Generale dell'Agenzia in qualità di membro ex officio.
Art. 15
Per essere eletto al Comitato Esecutivo, ciascun candidato deve ottenere la maggioranza assoluta dei voti all'Assemblea Generale, secondo le modalità previste nel Regolamento Interno. I membri del Comitato Esecutivo eletti dall'Assemblea Generale sono rieleggibili.
Art. 16
Tutti i membri del Comitato hanno diritto di voto salvo il Segretario Generale.
Il Comitato Esecutivo si riunisce almeno una volta all'anno. Esso può invitare a partecipare alle proprie riunioni in qualità di osservatore qualsiasi persona di cui reputi necessaria la partecipazione. Le modalità di tale partecipazione sono precisate nel Regolamento Interno.
Art. 17
Il Comitato Esecutivo è l'organo responsabile dell'attuazione delle finalità dell'Agenzia. Il Comitato espleta in particolare le seguenti funzioni secondo le modalità precisate dal Regolamento Interno:
1) elegge l'Ufficio del Comitato Esecutivo;
2) realizza i programmi dell'Agenzia, seguendone l'andamento;
3) promuove e coordina la Rete europea delle strutture d'informazione-
4) decide la costituzione di gruppi di lavoro e di commissioni speciali, ne determina gli obbiettivi, ne designa il(i) coordinatore(i) e ne segue l'andamento;
5) organizza i servizi forniti dall'Agenzia; provvede alla gestione finanziaria e amministrativa dell' Agenzia;
6) decide l'ammissione di nuovi membri e organismi affiliati; delega i poteri di rappresentazione dell'Agenzia e di firma per gli adempimenti legali.
Il Comitato si fa altresì carico di tutte le questioni che non sono attribuite ad altri organi dal presente Statuto o dal Regolamento Interno.
Art. 18
L'Ufficio del Comitato Esecutivo è formato da cinque membri: quattro eletti dal Comitato (un Presidente, due Vicepresidenti, un Tesoriere) e dal Segretario Generale. I membri eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili secondo le modalità precisate nel Regolamento Interno.
Art. 19
L'Ufficio prepara il lavoro del Comitato Esecutivo e ne esegue le decisioni nel limiti delle competenze attribuite dallo Statuto ad altri organi.
L'Ufficio si riunisce ogni qual volta lo reputi necessario.
Le funzioni dei componenti dell'Ufficio sono precisate dal Regolamento Interno.
Art. 20
L'Agenzia si dota d'un Regolamento Interno che, in conformità col presente Statuto, ne precisa le modalità d'applicazione. Il Regolamento Interno e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Generale.
Art. 21
Il Comitato Esecutivo è incaricato di redigere e aggiornare il Regolamento Interno.
Solo le modifiche relative agli Art. 4, 5, 11, 15, 18 e 24 del presente Statuto sono sottoposte all'Assemblea Generale.
Art. 22
Il finanziamento dell'Agenzia deriva principalmente dalle seguenti risorse:
a) le quote associative;
b) le sovvenzioni;
c) la vendita di prodotti e di servizi;
d) qualsiasi altra risorsa conforme alle sue finalità.
Art. 23
Il Comitato Esecutivo e tenuto ogni anno a sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale sia il consuntivo dell'ultimo esercizio, sia il bilancio di previsione di quello nuovo.
Art. 24
La Rete Europea delle strutture d'informazione e di consulenza per i giovani è aperta secondo le modalità precisate dal Regolamento Interno:
a) alle strutture/servizi che fanno parte delle reti nazionali coordinate dai membri dell'Agenzia o comunque collegate ai membri dell'Agenzia;
b) a qualsiasi struttura/servizio presentato dal Comitato Esecutivo o da un membro dell'Agenzia del Paese intessato
Art. 25
Qualsiasi proposta di modifica dello Statuto deve figurare nella convocazione dell'Assemblea Generale. La proposta può esser adotta solo a maggioranza di due terzi dei membri dell'Agenzia.
Art. 26
La proposta di scioglimento dell'Agenzia deve figurare nella convocazione dell'Assemblea Generale. La proposta può esser adottata solo a maggioranza di due terzi dei membri dell'Agenzia. Qualora sia deciso lo scioglimento dell'Agenzia, l'Assemblea Generale deve stabilire a chi devono esser devoluti i beni dell' Agenzia una volta liquidate le passività.
A. Adattamento dei nuovi criteri d'adesione per alcuni membri
Qualsiasi organizzazione aderente a ERYICA prima del 27 maggio 1991 non sia temporaneamente in condizione di soddisfare i criteri di adesione rispondenti allo Statuto dell'Agenzia e tuttavia aspiri a esserne membro, è invitata a vagliare col Comitato Esecutivo di ERYICA le seguenti opzioni:
a) restare membro per un periodo di tre anni, scaduto il quale, formulare delle proposte in una prospettiva di coordinamento nazionale in conformità con i criteri d'adesione all'Agenzia;
b) ovvero, diventare un organismo affiliato all'Agenzia.

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